giovedì 22 ottobre 2009

Anacronistico il tributo da pagare al Consorzio

PATERNO – C’è imbarazzo tra i cittadini di Paterno che, ormai da anni, sono tenuti al pagamento di un tributo in favore del Consorzio di Bonifica “Alto Agri”, denominato “quota consortile”, in ragione del fatto che gli immobili esistenti in tale territorio rientrano in quello che viene definito perimetro del comprensorio consortile, così come disposto dal R.D. n.215/1933. Secondo l’art. 10 del citato R.D. n.215/1933, sono tenuti a contribuire i proprietari di immobili rientranti nel comprensorio, in linea con quanto disposto anche dall’art. 862 c.c., i quali traggono benefici dalla bonifica qualunque sia la loro destinazione, agricola o extra agricola. In definitiva l’obbligo della contribuzione sorgerebbe dalla coesistenza di due requisiti essenziali: l’inclusione della proprietà nel perimetro consortile ed il beneficio che essa trae dall’opera eseguita dall’Ente precisandosi, però, che detto beneficio o utilità deve riflettersi direttamente sul fondo e non già sul territorio nel suo complesso, e tradursi, quindi, in un incremento di valore. La mancanza di uno solo di detti presupposti fa venire meno il potere impositivo attribuito al Consorzio. Sul concetto di beneficio o utilità è ormai affermato, nella dottrina e nella giurisprudenza di merito, di legittimità e costituzionale, il principio secondo cui “l’utilitas si deve tradurre in un vantaggio di tipo fondiario, cioè strettamente incidente sull’immobile, dovendo intendersi come un vantaggio diretto e specifico traducendosi in una qualità del fondo”. Se questo è il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, non vi è chi non veda che tale imposizione tributaria in moltissimi casi non trovi riscontro in un effettivo servizio reso ai cittadini in termini di miglioramento fondiario diretto. Si aggiunga che dagli avvisi di pagamento non è dato al contribuente evincere il criterio e le modalità di calcolo adottati per determinare nello specifico l’imposizione tributaria, così da quantificare la stessa in relazione agli immobili di sua proprietà. Il nocciolo del problema, comunque, non è rappresentato dal tributo in sé, peraltro di proporzioni decisamente irrisorie, quanto nella natura anacronistica di un balzello che trovava nell’eccezionalità e nella straordinarietà di contingenze storiche ed economiche la propria ragion d’essere. Contingenze storiche ed economiche che costituivano il fondamento originario degli stessi Consorzi di Bonifica. Vien da chiedersi quale sia il ruolo attuale di tali Enti Amministrativi ed in ragione di quali scelte pubbliche programmatorie i Consorzi di Bonifica decidono di realizzare opere idraulico – forestali e di regimentazione delle acque su territori ora più che mai presidiati istituzionalmente, per più completa ed articolata competenza delegata, dagli Enti locali e regionali espressamente rappresentanti degli interessi e delle volontà delle comunità interessate. A fronte di una sempre più sistematica attuazione di decentramento amministrativo, voluto dalla Legge 59/197, sembra, infatti, urgente ed inderogabile smantellare proprio quel ruolo suppletivo che i Consorzi di Bonifica vorrebbero ancora ingiustificatamente continuare a mantenere.

Nuario Fortunato

Fonte: Il Quotidiano della Basilicata – Ottobre 2009

Nessun commento:

Posta un commento